AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge  22  novembre  1990,  n.
338, e 28 gennaio 1991, n. 28". I DD.LL. n. 338/1990 e n. 28/1991, di
contenuto  pressoche' analogo, non sono stati convertiti in legge per
decorrenza dei termini costituzionali  (i  relativi  comunicati  sono
stati  pubblicati,  rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 18 del 22 gennaio 1991 e n. 76 del 30 marzo 1991.
                               Art. 1.
    Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i
   lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per
     i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere.
  1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio  1989  le
aliquote  dei  contributi  dovuti  al  Fondo  pensioni dei lavoratori
dipendenti per tutti  i  lavoratori,  ivi  compresi  gli  addetti  ai
servizi  domestici  e  familiari  ed i pescatori della piccola pesca,
sono elevate nella misura dello 0,41  per  cento  della  retribuzione
imponibile,  di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e
lo  0,14  per  cento  a  carico  del  lavoratore,  con   assorbimento
dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale  in  data  22 giugno 1989 (a) , pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989.
  2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio  1989  le
aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello
spettacolo  sono  elevate  nella  misura  dello  0,21 per cento della
retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore
di  lavoro  e  lo  0,07  per  cento  a  carico  del  lavoratore,  con
assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale in data 21 luglio 1989 (b),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1989.
  3.  A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1989 le
aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale  di  previdenza
integrativa  dell'assicurazione  per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti per i dipendenti da  imprese  esercenti  miniere,  cave  e
torbiere  con  lavorazione  ancorche' parziale in sotterraneo, presso
l'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  sono  elevate  nelle
seguenti misure:
    a)  dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo
0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10  per  cento  a
carico   del  lavoratore,  per  i  dipendenti  addetti  a  lavori  in
sotterraneo;
    b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui  lo
0,10  per  cento  a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a
carico del lavoratore, per i  dipendenti  non  addetti  a  lavori  in
sotterraneo.
 
             (a)  Il  D.M.  22  giugno  1989  reca: "Variazione delle
          aliquote contributive dovute al Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti  per  la  copertura  degli oneri derivanti dagli
          aumenti delle pensioni per dinamica salariale".
             (b)  Il  D.M.   21   luglio   1989   reca:   "Variazione
          dell'aliquota  contributiva  dovuta  al  Fondo pensioni dei
          lavoratori  dello  spettacolo  a  copertura   degli   oneri
          derivanti   dagli   aumenti  delle  pensioni  per  dinamica
          salariale".